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Codice etico

MILLENNIUM SQUADRE SPORTIVE

 

ART. 1 – Il codice etico. Il Codice Etico della Società Sportiva Dilettantistica “Sport & Fitness srl ssd” (di seguito Società Sportiva) reca norme comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano, sia su base volontaristica che professionistica, in seno alla Società Sportiva nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta.

ART. 2 – I destinatari. Il presente Codice si applica ai seguenti soggetti: atleti, staff tecnico e dirigenti accompagnatori, medici, paramedici, masso-fisioterapisti e comunque a tutti i tesserati.

ART. 3 – Efficacia. Copia del presente codice etico è portata a conoscenza di tutti i soggetti di cui all’art. 2, indipendentemente dalla qualifica, richiedendone il necessario rispetto.

ART. 4 – Rispetto dell’ordinamento sportivo. La Società Sportiva deve operare nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico e sportivo vigente ed uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza.
La Società Sportiva si impegna a far rispettare le norme contenute nel presente codice, prevedendo azioni specifiche nel caso di mancato rispetto delle stesse.

ART. 5 – I doveri della Società Sportiva. La Società Sportiva si impegna a sostenere iniziative rivolte alla diffusione dello sport per tutti, valorizzandone i principi etici, umani ed il fair play anche attraverso campagne di comunicazione e diffusione di materiale educativo.

ART. 6 – Gli atleti. Tutti gli atleti devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale nel rispetto dei principi previsti dal presente codice. Gli atleti in particolare devono osservare il principio di solidarietà considerando quindi più importante il rispetto dei valori sportivi che il perseguimento del proprio successo.
Gli atleti si impegnano: ad onorare lo sport e le sue regole attraverso la competizione corretta, al meglio delle proprie possibilità e delle proprie condizioni psico-fisiche, comportandosi sempre e comunque secondo i principi di lealtà e correttezza; a rifiutare ogni forma di doping; ad astenersi da qualsiasi condotta suscettibile a ledere l’integrità fisica e/o morale degli avversari, a rispettare gli stessi, i loro staff tecnici e dirigenziali; a rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente; ad adottare iniziative positive e/o comportamenti atti a sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre avversarie e dei relativi sostenitori; a rendersi disponibili a partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo.

ART. 7 – I tecnici. I tecnici devono trasmettere agli atleti valori come rispetto, sportività, civiltà ed integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello sport. Chi intraprende l’attività di tecnico, sia professionalmente che a livello volontario, deve essere portatore di questi valori e rappresentare un esempio per i propri atleti. Il comportamento degli allenatori, dunque, deve essere sempre eticamente corretto nei confronti di tutte le componenti: atleti, colleghi, arbitri, dirigenti, tifosi e mezzi di informazione.
I tecnici sono presi ad esempio dai giovani come modelli di comportamento e devono comprendere la pesante influenza che parole ed atteggiamenti hanno nei confronti degli atleti che compongono la loro squadra. Per questa ragione i tecnici devono considerare come propria responsabilità la trasmissione dei suddetti valori morali impegnandosi al rispetto dei seguenti principi: promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il fair play; rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente; sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo.

ART. 8 – Lo staff medico. Lo staff medico deve rispettare le normative dettate in materia di lotta al doping garantire che la salute sicurezza e benessere psico-fisico degli atleti venga prima di qualsiasi altra considerazione.
E’ dovere dello staff medico vigilare sulla salute degli atleti, garantendo assistenza e buona cura, utilizzando metodi non aggressivi per l’organismo e facendosi carico nel contempo di una penetrante azione educativa.

Art. 9 – Azioni disciplinari Eventuali violazioni del presente Codice Etico da parte di chiunque saranno valutate dal Consiglio Direttivo, che avrà il compito di verificare la notizia e quindi ascolterà le testimonianze di tutte le parti in causa. Nel caso di accertamento delle violazioni, il Consiglio Direttivo deciderà l’azione disciplinare da intraprendere.
Le azioni disciplinari possibili sono le seguenti:
– richiamo verbale non ufficiale, nei casi di mancanze di minore entità (*);
– richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di ripetute trasgressioni non gravi;
– sospensione dall’attività per un periodo di tempo, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o reiterate ammonizioni;
– espulsione dalla Società, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti incompatibili con i valori e i principi del Codice etico.
La mancanza della visita medica o il mancato rinnovo della stessa, autorizza la Società a sospendere l’atleta da qualunque attività.
Il mancato pagamento della quota sociale entro i tempi concordati ad inizio stagione, autorizza la Società a sospendere dagli allenamenti l’atleta fino al saldo della stessa.
L’uso della divisa sociale è finalizzato alla tutela dell’immagine della Società ed al rispetto degli obblighi assunti verso l’eventuale sponsor. Per tale motivo viene richiesto l’utilizzo della divisa sociale prima, durante e dopo tutte le competizioni e nelle eventuali premiazioni (individuali e di società). Non è consentito apportare modifiche all’abbigliamento sociale, personalizzare senza preventiva autorizzazione capi di vario genere con i loghi sociali ed effettuare la promozione di sponsor non ufficiali. Si ricorda che l’uso della divisa sociale è obbligatorio in tutte le manifestazioni sportive, in ogni caso l’Atleta che si renda responsabile della mancanza della divisa sociale durante una manifestazione riceverà, dapprima un ammonimento scritto da parte del Consiglio Direttivo ed in caso di reiterazione del comportamento una multa di euro 50,00 a titolo di risarcimento per danno d’immagine. Qualora il comportamento persista, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare l’esclusione dell’Atleta dalla Società. La Società avrà diritto di rivalsa sull’atleta, sui tecnici, sui dirigenti, sugli accompagnatori e sui genitori per le eventuali sanzioni comminate alla Società per causa degli stessi.
La gravità di ogni avvenimento verrà decisa dal Direttivo e sarà inappellabile e insindacabile.
Ogni tipo di decisione adottata deve essere comunicata al diretto interessato.
(*) a questa sanzione possono fare ricorso direttamente, senza ricorrere all’intervento del Consiglio Direttivo, anche gli allenatori o dirigenti in virtù del ruolo che a loro viene riconosciuto di educatori e di esempio per i più giovani.